DEFINIZIONE ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON LA "PACE FISCALE"
Atti non ancora definiti al 24 ottobre che possono essere chiusi entro il 23 novembre 2018
L’Agenzia delle Entrate ha fornito, sul proprio sito Internet, alcuni chiarimenti in merito alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti alla data del 24.10.2018. Si tratta degli atti di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione e gli atti di recupero non ancora impugnati e gli inviti al contraddittorio notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 e non ancora perfezionati.
Il provvedimento congiunto attua la disposizione dell’art. 2 del D.L. n. 119/2018, che ha introdotto la cosiddetta Pace fiscale, consentendo di definire in via agevolata gli atti (emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli) del procedimento di accertamento, cioè gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero e gli inviti al contraddittorio non ancora perfezionati alla data del 24 ottobre 2018 (entrata in vigore del D.L. n. 119/2018), se il pagamento avviene entro il 23 novembre p.v.
Atti definibili entro il 23 novembre 2018
Si tratta dei seguenti atti non ancora perfezionati alla data del 24 ottobre 2018:
Ø Inviti al contraddittorio;
Ø Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione;
Ø Atti di recupero dei crediti.
Inviti al contraddittorio
Si verifica quando l’Agenzia delle Entrate “invita’ il contribuente a dare spiegazioni circa eventuali maggiori tributi ed eventuali contributi. Tali avvisi possono essere oggetto di definizione qualora siano stati notificati entro il 24 ottobre 2018 e a patto di non aver ricevuto, sempre per gli stessi, una notifica di avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione.
Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione
Notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili entro la stessa data e rientranti nella disciplina l’acquiescenza agevolata, norma che prevede per il contribuente che riceve un avviso di accertamento e di liquidazione di ottenere la riduzione delle sanzioni, qualora rinunci al ricorso.
Atti di recupero dei crediti
Atti notificati al contribuente entro il 24 ottobre 2018, e non definitivi e non impugnati entro la stessa data.
Atti esclusi dalla definizione del 23 novembre 2018
Sono esclusi dalla pace fiscale per la definizione agevolata:
û inviti al contraddittorio, avvisi di accertamento e atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. “voluntary disclosure), con atti emessi a seguito dell’omesso perfezionamento della procedura;
û atti di liquidazione dell’imposta di registro non versata;
û atti impugnati con ricorso entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente (dal 25 ottobre). Da tale interpretazione discende che il contribuente che ha presentato dalla predetta data un’istanza di adesione risulterebbe escluso dalla definizione agevolata;
û atti definibili con altre modalità, oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24.10.2018 o anche successivamente. La controversia tributaria (pendente) potrà comunque essere definita in base alle disposizioni di cui all’art. 6, D.L. n. 119/2018 (definizione liti pendenti).
Modalità di definizione
Ai fini della definizione in esame, per quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente interessato deve effettuare il pagamento delle somme dovute a titoli d’imposta, senza sanzioni, interessi ed accessori entro il 23 novembre 2019.
Le somme dovute possono essere versate:
- in unica soluzione;
- in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Quanto dovuto ai fini della definizione non può essere compensato con eventuali crediti disponibili.
Le rate successive atta prima invece vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre applicando interessi legati calcolati dal giorno successivo al termine di versamento detta prima rata.
La definizione si perfeziona con il versamento dell’unica soluzione / prima rata delle somme dovute; se perfezionata da un coobbligato, produce effetto anche in favore degli altri. In caso di mancato perfezionamento, l’Ufficio prosegue le ordinarie attività collegate con ciascuno dei predetti procedimenti.
Istruzioni per il versamento
Il contribuente deve effettuare il pagamento secondo le modalità prescritte dall’Agenzia delle Entrate, che sono:
Ø Inviti al contraddittorio:
Modello F24: indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione e reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107.
Modello F23: utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo ‘Numero” 99999999107.
Ø Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e Atti di recupero dei crediti:
Nel modello F24/F23 il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile dell’atto da definire, indicando i codici tributo degli importi relativi ai tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e l’anno di riferimento (solo per il modello F24).
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, per ciascun atto va utilizzato un distinto modello di versamento. Entro 10 giorni dal versamento (unica soluzione / prima rata), il contribuente consegna al competente Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
19/11/2018